Attuazione delle direttive 93/43/CEE e96/3/CE
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione [1] ;
Vista la legge 6
febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed in particolare
l’articolo 32 [2] ;
Vista ladirettiva
93/43/CEE [3] , del Consiglio del 14 giugno 1993,sull’igiene dei
prodotti alimentari;
Vista la direttiva
96/3/CE [4] della Commissione del 26 gennaio 1996, recante derogaa
talune norme della direttiva 93/43 CEE, con riguardo al trasporto
marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge
30 aprile 1962, n. 283 [5] , e successive modificazioni;
Vista la legge
23 dicembre 1978, n. 833 [6] , e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 123 [7] ;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 [8] , e
successivemodificazioni;
Visto il decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 [9] ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo
Articolo 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste
da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e
le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata
"igiene": tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza
e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano tutte le
fasi successive alla produzione primaria, che include tra l’altro la
raccolta, la macellazione e la mungitura, e precisamente: la preparazione,
la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il
trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza
fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la
preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il
deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o
la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di
vista igienico;
d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie
locali, secondo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
e) responsabile industria alimentare: il titolare dell’industria
alimentare ovvero il responsabile
specificatamente delegato [10] .
Articolo 3
(Autocontrollo)
1. Il responsabile dell’industria deve garantire che la preparazione,
la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il
trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura,
compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in
modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella
propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate,
applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza
avvalendosi dei seguenti principi su cui è basato il sistema di analisi
dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points) [11] :
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per
gli alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a
quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di
sorveglianza dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazione di ogni processo e
della tipologia d’attività, dell’analisi dei rischi, dei punti
critici e delle procedure di controllo e sorveglianza.
3. Il responsabile dell’industria alimentare deve tenere a
disposizione dell’autorità competente preposta al controllo tutte le
informazioni concernenti la natura, la frequenza e i risultati relativi
alla procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell’autocontrollo di cui al comma 2, il
responsabile dell’industria alimentare constati che i prodotti possano
presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal
commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni
tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del
rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il
prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la
responsabilità dell’autorità sanitaria locale fino al momento in cui,
previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per
fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la
sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell’industria
alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di
cui all’allegato [12] , fatte salve quelle più dettagliate o
rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o
ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere
effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento
delle procedure comunitarie.
Articolo
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l’applicazione delle misure di cui
all’articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi
igienica tenendo conto, ove necessario, del Codice internazionale di
prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex
Alimentarius [13] .
L’elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai
settori dell’industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti
interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei
consumatori, in consultazione con i soggetti sostanzialmente interessati
tenendo conto, se necessario, del Codice internazionale di prassi
raccomandato e dai principi generali di igiene del Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche
dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all’articolo 3
dei manuali di cui ai commi 1 e 2 le modalità da esso stabilite e, se li
ritiene conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5. Ai fini dell’attuazione delle norme generali di igiene e della
predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie
alimentari possono tenere anche conto delle norme
europee della serie EN 2900 ovvero ISO 9000 [14] .
Articolo 5
(Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari
osservino le prescrizioni previste dall’articolo 3, si effettua
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
123; per tale controllo si deve tener conto dei manuali di corretta prassi
igienica di cui all’articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una
valutazione generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli
alimenti, in relazione alle attività svolte dall’industria alimentare,
prestando una particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla
stessa evidenziati, al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza
e di verifica siano state effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza
dei prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in
cui è stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui
esso è sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la
somministrazione al consumatore, nonché delle condizioni in cui è
esposto o in cui è immagazzinato.
4. I locali utilizzati per l’attività di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista,
indicata nel decreto
del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 [15] , pubblicato nel
supplemento ordinario n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre
1995; tale frequenza può tuttavia essere modificata in relazione al
rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in importazione si effettua in
conformità al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
Articolo 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanità, d’intesa con le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano e le unità sanitarie locali, promuove
campagne informative dei cittadini sull’educazione sanitaria in materia
di corretta alimentazione, anche, d’intesa con il Ministero della
pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la
partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica,
nell’ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione
annuale.
Articolo 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All’articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
dopo la parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti:
", materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze
alimentari" e, dopo la parola: "campioni" le parole:
"delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "di
tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All’articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto
dall’articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono
soppresse le parole: "di zinco".
Articolo 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile
dell’industria alimentare è punito con :
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
dodici milioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo
3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di
autocontrollo di cui all’articolo 3, comma 2, o per l’inosservanza
delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio
previsti dall’articolo 3, comma 4.
2. L’Autorità incaricata del controllo procede all’applicazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora
il responsabile dell’industria alimentare non provveda ad eliminare il
mancato o non corretto adempimento delle norme di cui all’articolo 3,
commi 2 e 3, entro un congruo termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la
violazione dell’obbligo di ritiro dal commercio previsto dall’articolo
3, comma 4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la
sicurezza dei prodotti alimentari, con l’arresto fino ad un anno e
l’ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
Articolo 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore,
fatta eccezione per quelle che vendono o somministrano i prodotti
alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto
mesi dalla data della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell’allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta
ai sensi della legge
9 febbraio 1963, n. 59 [16] . e per la somministrazione sul posto ai
sensi della legge
5 dicembre 1985, n. 730 [17] , nonché per la produzione, la
preparazione e il confezionamento in laboratori ammessi agli esercizi di
vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute
nei predetti esercizi, l’autorità sanitaria competente per territorio
tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.