Capo II
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Articolo 8
Servizio di
prevenzione e protezione[1] .
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di
prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro pur avvalersi
di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva [2], è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli
4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti
all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono
insufficienti, il datore di lavoro pur far ricorso a persone o servizi
esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi
esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in
materia [3] .
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Articolo 9
Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi
di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
di sicurezza di cui all'art.11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono
tenuti al segreto [4] in ordine ai processi lavorativi di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Articolo 10
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione
incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone
preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso pur avvalersi della
facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma
1, deve frequentare apposito corso
di formazione [5] in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi
1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi
tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Articolo 11
Riunione periodica di
prevenzione e protezione di rischi [6] .
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una
riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza pur chiedere la convocazione di una apposita
riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III
PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO
Articolo 12
Disposizioni generali
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il
datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione
dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure
di cui all'art. 4 comma5 lett. a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da
adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e d'istruzioni
affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che
non pur essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per
quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore
di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare
la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente
e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Articolo 13
Prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 [7] , i
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione
al tipo di attività, al numerodei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato
dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 14
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non
pur essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza.
Articolo 15
Pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e
delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il
medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo
conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa
uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui
al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e
ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanentee il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Capo IV
SORVEGLIANZA SANITARIA.
Articolo 16
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti
preventivi [8] intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudiziodi idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal
medico competente.
Articolo 17
Il medico
competente [9]
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art.8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di
cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e
di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio
di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo
VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del
giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non pur svolgere l'attività
di medico competente (...) qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Articolo 18
Rappresentante per
la sicurezza [10]
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza pur essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori
dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e
gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di
cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per
la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1
è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a
1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità
produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.
Articolo 19
Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
o) pur fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento
della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonchi al
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera
o).
Articolo 20
Organismi
paritetici [11]
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti
di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell' art.10
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [12] , gli organismi di
cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo
articolo.
Capo VI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Articolo 21
Informazione
dei lavoratori [13]
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui h esposto in relazione all'attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il
medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Articolo 22
Formazione dei
lavoratori [14]
1. Il datore di lavoro (...) assicura che ciascun lavoratore, ivi
compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature d lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in
materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio
ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui
al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici
di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per
la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Capo VII
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 23
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghidi lavoro è svolta dalla unità sanitaria
locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite
dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività
lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza pur essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità
aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per
quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i
predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o
operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi,
anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del
ministro competente di concerto con i ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi
istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Articolo 24
Informazione, consulenza, assistenza
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, l'Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore
estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere,
l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato,
svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non pur essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Articolo 25
Coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine
di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni inmateria di
sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Articolo 26
Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro [15] .
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...]
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
[...].
Articolo 27
Comitati regionali di coordinamento
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di
organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di
lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri
di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell 'ANCI,
dell'UPI e dell'UNICEM [16] .
Art. 28. -
Adeguamenti al progresso tecnico [17] .
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori sulluogo di lavoro della Comunità europea per le parti in
cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.