CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi
complesso di dati personali, ripartito in una o più unita' dislocate in
uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati
tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque
operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale",
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine
alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
f) per "interessato", la persona
fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
g) per "comunicazione", il dare
conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare
conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato
che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad
un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione
di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorità
istituita ai sensi dell'articolo 30.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica al
trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Articolo 3
(Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
1. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è
soggetto all'applicazione della presente legge, semprechè i dati non
siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di
cui all'articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Articolo 4
(Particolari trattamenti in ambito pubblico)
1. La presente legge non si applica al
trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'
articolo 8 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1 [1], della
presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell' Accordo
di Schengen [2], reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801 [3], ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario
giudiziale [4] di cui al titolo IV del libro decimo del codice
di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e
successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell' articolo
371-bis, comma 3, del codice di procedura penale [5] o, per ragioni di
giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della
magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che
prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,
31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di
cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e
34.
Articolo 5
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici)
1. Il trattamento di dati personali svolto
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto
alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l'ausilio di tali mezzi.
Articolo 6
(Trattamento di dati detenuti all'estero)
1. Il trattamento nel territorio dello
Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1
consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Articolo 7
(Notificazione)
1. Il titolare che intenda procedere ad un
trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è effettuata
preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero
con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal
numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del trattamento
e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate. Una
nuova notificazione è richiesta solo se muta taluno degli elementi
indicati nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal
notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del
trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono
custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di
diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso
Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di
valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per
la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o
delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonché l'eventuale
connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal
territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del
notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che
devono essere annotati nel registro
delle imprese [6] di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché
coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8,
lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la
notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per
il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli
albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini
professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Articolo 8
(Responsabile)
1. Il responsabile, se designato, deve
essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilità,
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni
di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile
devono essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono
elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I
Raccolta e requisiti dei dati
Articolo 9
(Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)
1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Articolo 10
(Informazioni rese al momento detta raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la
quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati
per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto
di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la
cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di
cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi
che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto
tutelato, ovvero rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni [7], o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Articolo 11
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo
se è espresso liberamente e in forma specifica e documentata per
iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 10.
Articolo 12
(Casi di esclusione del consenso)
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di
ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi;
e) è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento
di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13,
comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Articolo 13
(Diritti dell'interessato)
1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito
al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il
trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui
ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma
1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al
comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
Articolo 14
(Limiti all'esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei
trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197 [8], e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172 [9], e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli
enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema
dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonché la tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del
diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante,
anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e
risarcimento del danno
Articolo 15
(Sicurezza dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da
adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 [10],
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2
sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma
2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Articolo 16
(Cessazione del trattamento dei dati)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare
preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare purché
destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali
i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di
quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di
legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita
ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Articolo 17
(Limiti all'utilizzabilità di dati personali)
1. Nessun atto o procedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro
tipo di decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1
del presente articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d)
salvo che la decisione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dalla
legge.
Articolo 18
(Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per
effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e diffusione dei dati
Articolo 19
(Incaricati del trattamento)
1. Non si considera comunicazione la
conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per
iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Articolo 20
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati)
1. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono
ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono
per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei
limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in
particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento
di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilita' fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione,
qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente alla comunicazione, quando
questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo
60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato
con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Articolo 21
(Divieto di comunicazione e diffusione)
1. Sono vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e
la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di
taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei
dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità
di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Articolo 22
(Dati sensibili)
1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al
comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la
sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.
Articolo 23
(Dati inerenti alla salute)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e
gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della
salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la
collettività, in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento
può avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre
i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Articolo 24
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice
di procedura penale)
1. Il trattamento di dati personali idonei
a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale [11],
è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Articolo 25
(Trattamento di dati particolari nell'esercizio della professione
di giornalista)
1. Salvo che per i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è
richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è
effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto
di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si
applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi
previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del
codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza
l'autorizzazione del Garante.
2. Il Garante promuove, nei modi di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del
presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del
Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato
dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in
via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il
Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono
inserite, altresì, prescrizioni concernenti i dati personali diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Articolo 26
(Dati concernenti persone giuridiche)
1. Il trattamento nonché la cessazione del
trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Articolo 27
(Trattamento da parte di soggetti pubblici)
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli
enti pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati
sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o
risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione
nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con
procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei
dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni
della presente legge.
Articolo 28
(Trasferimento di dati personali all'estero)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori
del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea o
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto
dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il termine è di
venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non
assicuri un livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito
qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il
proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per
l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in
cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o
documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base
di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un
contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del
presente articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del
presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in
apposita sezione del registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera
a). La notificazione può essere effettuata con un unico atto unitamente a
quella prevista dall'articolo 7.
CAPO VI
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Articolo 29
(Tutela)
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma
1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto
qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già
adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del
termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La
presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi
all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il
titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di
presentare memorie o documenti. Il Garante può disporre, anche d'ufficio,
l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il
Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al
responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il
provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura
dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo
richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o
in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
se, entro i successivi venti giorni, non è adottata la decisione di cui
al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il
rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono
proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del procedimento o
dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui
agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile [12], anche in deroga al
divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E), e può sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese
quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22,
comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge,
sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche nei casi di violazione dell'articolo 9.
CAPO VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 30
(Istituzione del Garante)
1. È istituito il Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due
dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. I membri
sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il
presidente e i membri durano in carica quattro anni [13] e non possono
essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico
il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, nè essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina
il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di
pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza
assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate, con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
Articolo 31
(Compiti del Garante)
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale
dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono
effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in
conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o
responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami
degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad
inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla
legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come
reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie
interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico
delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il
trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di
provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza
indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione
delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con
legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti
di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato,
se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri
e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il
Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con
altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del
registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [14], e successive
modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1,
lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai
sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello
svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o
un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni
prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti
all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano
anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Articolo 32
(Accertamenti e controlli)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il
Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la
necessita' ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in
materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il
trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al
medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono
disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede
senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti
sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4
e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito,
salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo
10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge [15], o motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non
sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale
specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6.
Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da
assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri
del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio,
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi
e ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante .
Articolo 33
(Ufficio del Garante)
1. Alle dipendenze del Garante è posto un
ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad
ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni
di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura non
superiore a quarantacinque unita', su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla
data di elezione del Garante.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio
del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed
il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a
disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle
spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo
regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento
dinanzi al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità
tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme
volte a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per
via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di
Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può
comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la
delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi
dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad
elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso
di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del
Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano
venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO VIII
SANZIONI
Articolo 34
(Omessa o infedele notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse
notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista
dall'articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Articolo 35
(Trattamento illecito di dati personali)
1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la
reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o
diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di
cui all'articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2
deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
Articolo 36
(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,
in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal
fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due
anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è
commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.
Articolo 37
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva
il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2,
o dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni.
Articolo 38
(Pena accessoria)
1. La condanna per uno dei delitti previsti
dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
Articolo 39
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque omette di fornire le
informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli
articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 10 e 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere il
rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il
Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Articolo 40
(Comunicazioni al Garante)
1. Copia dei procedimenti emessi
dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente
legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Articolo 41
(Disposizioni transitorie)
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti
di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento
ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore
della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione
e alla diffusione dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati personali
iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei
novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5
riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il
31 gennaio 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui
all'articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al
decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in
maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo 15,
comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma
3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
6. In sede di prima applicazione della
presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30,
le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame
dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che
prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla
medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 42
(Modifiche a disposizioni vigenti)
1. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981,
n. 121, è sostituito dal seguente:
"ART. 10. - (Controlli). - 1.Il
controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati
negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità procedente ne da'
notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i
dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti,
l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione
della criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in
forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la
rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. È istituita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità"
ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1.Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del
ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e
l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per
il personale del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unita'. Restano
altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, cosi' come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti
per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole:
"Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Articolo 43
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o
di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il
quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9 della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n.
121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge
20 maggio 1970, n. 300 [16], e successive modificazioni, nonché, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge
5 giugno 1990, n. 135 [17], e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 [18], nonché le vigenti norme in
materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato.
Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o
limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo di
conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 44
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in
lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997,
quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998
e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 45
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore
centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per
i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluni dei dati di cui agli articoli 22 e
24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1
gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione
dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante.